TERMINI E MODALITÀ’ PER I TRASFERIMENTI, TESSERAMENTI E LISTE DI SVINCOLO

STAGIONE SPORTIVA  2010/2011   (Com. Uff. n. 100/A FIGC)

 

1. Variazioni di tesseramento

 

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

 

a) Calciatori “giovani dilettanti”

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 31 maggio 2011.

 

La data di invio delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

 

b) Calciatori “non professionisti”

Il tesseramento dei calciatori “non professionisti” (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato:

 

- da 01 luglio 2010 al 31 marzo 2011

 

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

 

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.

 

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione e richiedere il conseguente tesseramento:

 

- da 01 luglio al  31 luglio 2010 (ore 12.00) - autonoma sottoscrizione - Art. 103 NOIF

- dal 02 agosto al  31 agosto 2010 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica –

- dal 03 gennaio al  31 gennaio 2011 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica –

 

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

 

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

 

Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla L.N.D. può avvenire nei seguenti distinti periodi:

 

a) dal 01 luglio al 17 settembre 2010 (ore 19.00)

b) dal 01 dicembre al 16 dicembre 2010 (ore 19.00).

 

Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

 

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l’accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

 

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso i Comitati Provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

 

3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1ª e 2ª divisione

 

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione può avvenire nei seguenti distinti periodi:

 

a) dal 01 luglio al  31 agosto 2010 (ore 19.00)

 

b) dal 03 gennaio al 31 gennaio 2011 (ore 19.00)

 

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

 

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

 

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

 

4. Trasferimento di calciatori “Giovani di serie” da società di Serie A, B, 1ª e 2ª divisione a società dilettantistiche.

 

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, 1^ e 2^ Divisione a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

 

a) dal 01 luglio al 31 agosto 2010 (ore 19.00)

 

b) dal 03 gennaio al 31 gennaio 2011 (ore 19.00)

 

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F..

 

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

 

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l’accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

 

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso i Comitati Provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

 

5. Richiesta di tesseramento di calciatori professionisti che hanno risolto consensualmente il rapporto contrattuale

 

La richiesta di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto consensualmente il proprio rapporto contrattuale, può avvenire:

 

- dal 01 luglio al 31 dicembre 2010 (ore 19.00)

  

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati Regionali di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest’ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, semprechè lo stesso pervenga entro l’11 gennaio 2010.

 

6. Calciatori stranieri provenienti o provenuti da Federazione estera

 

 

La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero proveniente o provenuto da Federazione estera purché sia documentato quanto previsto dall'art. 40, comma 11, punto 1) e 2), delle N.O.I.F..

La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

In virtù delle direttive rese note dalla FIFA in ordine all’art. 4 (allegato 3 del Regolamento dello status e transfert dei calciatori), i calciatori provenienti da Federazione estera, non possono essere acquisiti in prestito da società dilettantistiche.

 

7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

 

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

 

a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

 

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini fissati:

 

-          dal 01 luglio al 16 luglio 2010 (ore 19.00)

 

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

 

Liste di svincolo suppletive:

-          dal  01 dicembre al 16 dicembre 2010 (ore 19.00)

 

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

 

Il tesseramento dei calciatori svincolati in quest’ultimo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre 2010

 

b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 9)

 

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di 2^ Divisione al Campionato Nazionale Dilettanti, può essere sottoscritto:

 

- dal 01 luglio al 31 agosto 2010 (ore 19.00) – autonoma sottoscrizione

 

- dal 03 gennaio al 31 gennaio 2011 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica

 

 

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

 

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2011 (ore 19.00).

 

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2011.

 

Art. 103 bis

Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo

2. La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è altresì consentita per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti". Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni e i Comitati Regionali e Provinciali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.

Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi.

 

 

TERMINI E MODALITÀ’ STABILITI DAL SETTORE GIOVANILE PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO SUPPLETIVE DI CALCIATORI “GIOVANI”

 

Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)

 

I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

 

- dal 01 dicembre al 16 dicembre 2010 (ore 19.00).

 

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre 2010.

 

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