VISITA MEDICA OBBLIGATORIA D'IDONEITA'

   

Si ricorda alle societą che, come specificato nel Comunicato Ufficiale n.1, “Tutela Medico Sportiva”, tutti coloro che vogliono svolgere attivitą sportiva sono tenuti a sottoporsi preventivamente a visita medica per il rilascio del certificato di idoneitą all’attivitą
sportiva. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Societą Sportiva e vanno ripetuti ogni anno.


Il certificato medico di idoneitą deve essere agli atti della Societą per 5 (cinque) anni ed aggiornato a cura del medico sociale.


Le Societą sono responsabili dell’utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneitą all’attivitą sportiva.


La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 43 delle N.O.I.F. comporta il deferimento dei responsabili alla Commissione Disciplinare competente a cura del Procuratore Federale.


Si specifica che:
a) Per i calciatori di etą compresa fra i 5 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, la societą deve acquisire la certificazione della IDONEITĄ all’attivitą sportiva NON AGONISTICA, rilasciata all’interessato in data antecedente al tesseramento, dal proprio medico di base o dal proprio pediatra di base o da uno specialista in Medicina dello Sport.


b) Per i calciatori di etą superiore ai 12 anni la societą deve acquisire la certificazione della IDONEITĄ all’attivitą sportiva AGONISTICA, rilasciata all’interessato in data antecedente al tesseramento, previa visita medica effettuata esclusivamente da Medici Specialisti in Medicina dello Sport operanti in ambulatori di medicina dello sport presso le Aziende UU.SS.LL. o presso altre Strutture Pubbliche, o da Medici iscritti all’Albo Regionale degli Specialisti operanti presso Studi privati autorizzati dalla Regione ed elencati nell’Albo Regionale.

 

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