SANZIONI DISCIPLINARI CONSISTENTI NELLA SQUALIFICA

SEPARATEZZA FRA COPPA E ALTRE MANIFESTAZIONI

 

Le fonti normative che disciplinano l'argomento sono:

a) l'art. 14 - punto 10.1 - del C.G.S., che recita che le sanzioni inflitte dagli Organi di Giustizia Sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali si scontano nelle rispettive competizioni. A tale fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.

b) L'art. 17 - punto 6 - del C.G.S. disciplina poi come debbono essere scontate le sanzioni disciplinari che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui vengono irrogate, nonchè quelle che devono essere scontate dai calciatori che cambiano Società, ferma restando la distinzione di cui all'art. 14 comma 10, n.1 e n.3; l'ultimo periodo del citato comma 6 recita che la distinzione di cui all'art. 14, punto 10.1, ultima parte, non sussiste nel caso in cui, nella successiva stagione, non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte.

 

In base ai recenti pronunciamenti della Corte Federale  (vedi C.U. n. 12/Cf del 12/01/2004), in caso di squalifica irrogata, e non scontata, nella stagione sportiva precedente in gare di Coppa Italia inflitte a giocatori che nella successiva stagione sportiva militano in squadre che disputano il trofeo regionale (Coppa Regione), tali squalifiche vanno scontate nella stagione successiva nelle gare delle competizioni di Coppa Regione. Nel caso opposto di squalifiche irrogate in Coppa Regione e nella successiva stagione sportiva il giocatore milita in squadre che partecipano alla Coppa Italia, tali squalifiche vanno scontate nella stagione successiva nelle gare delle competizioni di Coppa Italia.

 

Premesso quanto sopra, alla luce anche delle recenti interpretazioni, si fa presente che laddove non sia possibile per i calciatori scontare nella successiva stagione sportiva le sanzioni o i residui delle stesse nella medesima Coppa Italia (o Coppa Regione) in relazione alla quale sono state inflitte (cioè la squadra non partecipa ad alcuna Coppa), tali calciatori "non" debbono più scontarle dalla prima giornata del Campionato come una volta...ma la sconteranno nel momento in cui disputeranno gare in coppa.

 

Squalifiche inflitte per infrazioni poste in essere in gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni.

La fonte normativa che contempla l'argomento è l'art. 14, punto 10.3, del C.G.S., che recita che le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni.

Pertanto, le sanzioni o i residui delle stesse, inflitte per infrazioni poste in essere in gare di Campionato (attività ufficiale)o in tornei, gare amichevoli organizzate dalle Società e manifestazioni di attività ricreativa o amatoriale (attività non ufficiale) dovranno essere scontati nelle prime gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni e quindi nelle prime gare valevoli per il campionato cui prendono parte le Società.

 

Art. 17

Esecuzione delle sanzioni

3.  Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6.

.... omissis ......

 

6  La sanzioni della squalifica o della inibizione, che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore o il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stessa stagione, le sanzioni della squalifica o della inibizione, in deroga al comma 3, sono scontate per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 14, comma 10, n.1 e 3. La distinzione prevista dall’art. 14, comma 10, n.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte.

Art. 14

Sanzioni a carico di dirigenti, soci di associazione e tesserati

10.1. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f). inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.

10.3. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diverse dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni:

 

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